Hai mai sentito parlare delle detrazioni fiscali per abbattere le barriere architettoniche?
Beh, sappi che è una vera e propria miniera d’oro per chiunque voglia rendere gli edifici più accessibili.
Nel nostro secondo capitolo sveliamo tutti i dettagli di questa incredibile agevolazione.( Hai perso la prima puntata? La trovi qui )
Scopri il Bonus
Iniziamo con una bella notizia: lo Stato offre un incentivo fiscale del 75% sotto forma di detrazione per coloro che decidono di abbattere le barriere architettoniche nei loro edifici.
Che tu sia un privato o gestisca un albergo, un ristorante o persino un agriturismo, questa agevolazione è fatta apposta per te!
La Proroga: La legge n. 234 del 2021 ha introdotto questa agevolazione nel 2022, ma la buona notizia è che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197 del 2022.
Quindi, hai ancora tempo per beneficiarne.
Limiti e Dettagli: Ma andiamo al dunque: quanto puoi ottenere?
La detrazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo e varia in base al tipo di edificio. Per i dettagli tecnici e i numeri esatti, continua a leggere.
Opzioni Aggiuntive: Ma c’è di più!
Se non desideri la detrazione, puoi scegliere di cedere il credito d’imposta corrispondente o ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto dai fornitori che hanno effettuato i lavori. La scelta è tua.
Facciamo un esempio pratico per capire meglio.
Un albergatore è proprietario dell’edificio di 3 piani in cui svolge la propria attività ricettiva e lo
stabile, non è munito di ascensore. L’albergatore vuole rendere la struttura fruibile a tutti gli ospiti
che si presentano alla sua porta e pertanto commissiona ad un professionista, il cui costo può essere
anch’esso oggetto di detrazione, il progetto di un ascensore che gli costa 10.000 euro per fare il
progetto, le pratiche autorizzative e la direzione lavori delle opere necessarie. La ditta specializzata
in ascensori incaricata di eseguire i lavori costa 40.000 euro e ciò porta il totale della spesa per
l’albergatore a 50.000 euro. A questo punto si può applicare l’aliquota del 75% di detrazione,
ottenendo un importo recuperabile da parte dell’albergatore di 37.500 euro (50.000 x 75%) che gli
verrà riconosciuto dallo Stato in 5 quote annuali di 7.500 euro ciascuna. L’importo di 37.500 euro è
totalmente riconoscibile all’albergatore perché l’edificio che è stato oggetto di intervento rientra nel
primo caso previsto dalla norma e cioè, catastalmente risulta censito come edificio unifamiliare e
costituito da una sola unità immobiliare. Questo fa si che l’importo massimo che può essere
riconosciuto per quell’edificio come detrazione sia di 50.000 euro ed essendo 37.500 un importo
minore di 50.000, ecco che il “gioco è fatto” e l’albergatore possa recuperare un bel “gruzzoletto”
dell’investimento che ha fatto sulla sua struttura, la quale d’ora in poi potrà offrire maggiori servizi
agli ospiti e consentire all’albergatore di incrementare il proprio giro d’affari.
Requisiti Tecnici: Ma attenzione, non basta solo volerlo!
Gli interventi devono rispettare requisiti tecnici ben precisi.
Sveliamo tutto sul decreto ministeriale e cosa significa davvero l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità.
Tornando a parlare dei termini che la legge 234/2021 impone per usufruire dell’agevolazione del 75%, gli interventi che si voglio eseguire in un edificio devono rispettare non solo i parametri economici che sopra abbiamo indicato, ma anche i requisiti tecnici previsti dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 intitolato “Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
Tale decreto infatti, all’art. 3 stabilisce 3 livelli di qualità dello spazio costruito
individuati in:
• Accessibilità, che esprime il più alto livello in quanto consente la totale fruizione
dell’immobile nell’immediato;
• Visitabilità, che rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno
estesa dell’edificio o delle unità immobiliari e che consente comunque ogni tipo di relazione
fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
• Adattabilità, che rappresenta il livello più ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è,
pertanto, un’accessibilità differita.
All’art. 4 invece, stabilisce i criteri di progettazione dell’accessibilità per tutte le componenti
dell’edificio quali porte, pavimenti, infissi esterni ed interni, arredi fissi, terminali degli impianti,
servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e
piattaforme elevatrici, autorimesse, spazi esterni, etc.
Ancora poi, all’art. 5 il decreto stabilisce i criteri di progettazione per la visitabilità e specificatamente al comma 3 per le strutture ricettive impone che esse debbano avere tutte le parti e
servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili a persone con ridotta o impedita
capacità motoria ed ampliando il concetto, va applicato questo principio anche a persone con
problemi visivi, uditivi e di altra natura che necessitano di accorgimenti appositi per permettergli di
usufruire della struttura.
Gli articoli però più importanti del decreto, sono l’8 e il 9 che stabiliscono in tutti i loro commi le
specifiche funzionali e dimensionali degli accorgimenti tecnici addottati per soddisfare i 3 livelli
che abbiamo appena descritto e per considerare questi accorgimenti, conformi ai dettami del decreto
stesso.
Tenete presente che tutte queste caratteristiche vengono asseverate da parte del proprietario/
committente e dal professionista incaricato, nell’agibilità/abitabilità dell’edificio che viene
presentata presso gli Enti competenti e che devono accertare la sussistenza di tutti i requisiti per la
concessione dell’autorizzazione all’esecuzione dell’attività ricettiva. Pertanto, se queste
caratteristiche non sono presenti in una struttura essa non potrà ottenere l’autorizzazione per essere
aperta e soprattutto, avrà l’agibilità/abitabilità non valida ai fini previsti dalle norme vigenti.
In conclusione quindi, è comprensibile come sia importante in questo momento non perdere l’occasione di attuare degli interventi di inclusività per una struttura ricettiva e di come ciò possa
comportare un’opportunità di ampliare il proprio giro d’affari, di accrescere il proprio prestigio agli
occhi del pubblico e di poter recuperare/risparmiare dei denari nell’esecuzione dei lavori di abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche che ancora oggi troppo spesso,
impediscono di passare dei bei momenti in compagnia delle persone a noi più care in totale relax e spensieratezza.
Fonti:
Sito Agenzia delle Entrate – detrazioni fiscali e guide relative
Decreto Ministeriale n. 236/1989